L’invio di email offensive non è detto che possa essere qualificato come diffamazione. Il nostro codice penale infatti distingue tra ingiuria (articolo 594) e diffamazione (articolo 595).
DIFFERENZA TRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE
Il reato di ingiuria punisce chiunque offende l’onore e il decoro di un soggetto presente.
La giurisprudenza, ossia le sentenze dei tribunali e della Cassazione, ha più volte ribadito che per onore si intende “l’insieme delle qualità che ciascun uomo gode all’interno del gruppo sociale in cui vive”, mentre il decoro consiste nel “rispetto di cui ciascun essere umano è degno”.
La condotta ingiuriosa può realizzarsi con qualunque mezzo e in qualsiasi modo, sia attraverso l’utilizzo di espressioni verbali o scritte offensive, sia attraverso gesti dispregiativi.
La condotta inoltre deve essere posta in essere in presenza della vittima, la quale in pratica deve percepire “in diretta” le espressioni offensive.
In cosa consiste l’ingiuria
Non tutte le espressioni apparentemente offensive costituiscono ingiuria.
Ciò che rileva, ai fini della responsabilità penale, è l’obiettiva capacità offensiva delle espressioni utilizzate, le quali devono essere valutate in relazione al significato socialmente condiviso e in relazione al caso concreto.
Si devono infatti distinguere le espressioni oggettivamente idonee a ledere l’altrui onore per la forte carica di disprezzo che contengono e per l’evidente volontà di umiliare il destinatario e le espressioni invece che risultano offensive in relazione alle circostanze del fatto e all’ambiente nel quale vengono rivolte.
Spetta al giudice il compito di individuare quando un’espressione sia penalmente rilevante in relazione al contesto in cui le espressioni vengono pronunciate e ai rapporti tra vittima e responsabile.
DIFFERENZE TRA INGIURIA E DIFFAMAZIONE
L’ingiuria è l’offesa a una persona da questa percepita come tale.
La diffamazione è la lesione della reputazione di una persona. Cioè dell’opinione che gli altri hanno di questa persona. Paradossalmente, ci può essere diffamazione anche se la vittima non si è offesa.
Inoltre mentre l’ingiuria è rivolta direttamente all’interessato, la diffamazione è l’offesa nei confronti di una persona rivolta agli altri.
Nell’ingiuria l’offesa deve avvenire in presenza della vittima, nella diffamazione l’offesa deve avvenire in assenza della vittima.
Allo stesso tempo, la presenza di due o più persone “trasforma” il reato di ingiuria in diffamazione.
Tutto questo è importante per distinguere una email ingiuriosa da una email diffamatoria.
Diffamazione a mezzo Email
L’invio di una email con contenuto offensivo produce diverse conseguenze a seconda di quali e quanti siano i soggetti che abbiano accesso alla mail inviata.
Nel caso in cui alla mail abbiano accesso non soltanto il diretto interessato ma più soggetti, per esempio i collaboratori della persona offesa, non si tratta più di un’ingiuria ma di una diffamazione perché si offende la reputazione di qualcuno “agli occhi” di due o più persone.
Nel caso contrario, in cui la mail sia accessibile solo ed esclusivamente da parte di un unico soggetto, e nessuno oltre a lui possa vederne il contenuto, allora manca il requisito indispensabile per integrare il delitto di diffamazione e si è in presenza di una “semplice” ingiuria.
DIFFAMAZIONE A MEZZO LETTERA ANONIMA
Ovviamente il discorso che riguarda le email, si può riferire anche alle lettere. In teoria un’ingiuria contenuta in una lettera diventa diffamazione se quella lettera viene letta da più persone. Attenzione però: da un lato ciò che conta non è l’effettiva circostanza che più persone abbiano realmente letto la lettera (così come non conta che più persone abbiano effettivamente letto l’email diffamatoria). È sufficiente la “potenzialità”: ossia la possibilità concreta che più persone possano leggerla.
L’onere della prova, cioè la dimostrazione che in realtà non l’ha letta nessuno anche se in teoria avrebbero potuto leggerla in tanti, grava sull’accusato, ossia sul responsabile della diffamazione. Ed è evidente che è una prova molto difficile da fornire.
Va detto però che è anche difficile, per la vittima dell’offesa, dimostrare che una semplice “vecchia” lettera sia stata letta da più persone. A meno che egli stesso non l’abbia fatta leggere o in qualche modo resa pubblica.
Tutto questo naturalmente vale sia se la lettera, o l’email, è firmata, sia se si tratta di una lettera o di una email anonima. Nel caso di una lettera anonima è però quasi impossibile ottenere un risarcimento del danno sia in forma specifica che in forma pecuniaria.
DIFFAMAZIONE A MEZZO EMAIL O LETTERA ANONIMA: COME DIFENDERSI
Tralasciando i casi in cui non si va oltre l’ingiuria, limitandosi dunque ai casi di diffamazione, in caso di email o lettere firmate la vittima dell’offesa può sia chiedere all’autore una rettifica, in pratica delle scuse, sia presentare una querela per avviare un procedimento penale a carico del responsabile, sia avviare un’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione.
Nel caso di comunicazioni anonime però è impossibile citare in giudizio civile una persona di cui non si conosce l’identità e sarà dunque necessario presentare prima una querela affinché l’autorità giudiziaria penale possa provare a identificare il responsabile.
In questi casi però affidarsi ad un team di professionisti è sempre la scelta migliore.
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