Un comportamento scorretto da parte di un dipendente può causare una grave conseguenza, quella del danno aziendale. Cos’è? È una vera e propria opera di infangamento della brand reputation di un’azienda a opera di comunicazioni negative costruite relativamente a quell’impresa. Sono dei comportamenti che tendono a minare la credibilità di un marchio.
Può capitare, per esempio, che un dipendente approfitti delle occasioni di contatto con il pubblico per diffamare l’azienda presso cui lavora.
Quando questo tipo di danno aziendale nasce proprio in seguito alle modalità appena descritte si ricade nell’illecito. Secondo l’articolo 2105 del Codice Civile, infatti, fra i vari obblighi che legano un lavoratore al suo datore di lavoro, vi è anche l’obbligo di fedeltà.
Nel caso in cui un dipendente non rispettasse l’obbligo di fedeltà, viene meno il vincolo fiduciario, una condizione che può comportare contestazione disciplinare e giungere all’azione del licenziamento per giusta causa.
Danno Aziendale: Cos’è l’obbligo di fedeltà e cosa prevede
Quando viene a crearsi un rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente, quest’ultimo è tenuto a rispettare una serie di obblighi che, seppure non esplicitati nel contratto, sono previsti dalla legge così come riportato in diversi articoli del Codice Civile (di cui è già stato citato il 2105).

Un lavoratore è vincolato all’azienda tramite gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Mentre i primi due sono legati esclusivamente alla condotta del dipendente all’interno dell’impresa (per farla semplice, che deve svolgere gli oneri lavorativi assegnatigli così come previsti dal contratto che regola il rapporto fra le due parti), il terzo ricade unicamente sulla condotta del lavoratore.
Quest’ultimo, secondo l’obbligo di fedeltà, non può diffamare l’impresa presso cui lavora. La conseguenza logica è anche prevedibile. Per dirla banalmente: provocando un danno aziendale, il marchio risente di un calo dei profitti che può andare a discapito del dipendente stesso, magari con licenziamenti o con tagli dei turni.
Come può essere provocato questo danno aziendale? Attraverso qualsiasi condotta del dipendente che possa essere giudicata oggettivamente come comportamento sleale nei confronti dell’impresa, tale da pregiudicarne la reputazione.
All’obbligo di fedeltà sono infatti legati due corollari specifici:
– divieto di concorrenza
– dovere di riservatezza
Il divieto di concorrenza
Il divieto di concorrenza è abbastanza esplicito. Viene vietato, infatti, qualsiasi comportamento che sia in concorrenza con l’azienda. Per attività concorrenziali vanno a intendersi tutte le azioni che entrano in conflitto con il datore di lavoro, sia durante l’orario di lavoro che al di fuori.
Questo divieto non viene rispettato ogni qualvolta si crei una situazione di competizione economica (non solo relativa alla clientela) con l’impresa che eroga il lavoro.

Alcuni di questi casi possono essere la costituzione di un business che conduce attività simili all’azienda presso cui si lavora oppure l’assunzione dei lavoratori altrui o la prestazione extra-lavoro di servizi manuali specifici (basti pensare a un meccanico che svolge questa attività al di fuori degli orari di lavoro come fonte di guadagno extra).
Il dovere di riservatezza
Il dovere di riservatezza è, come il punto precedente, altrettanto lapalissiano. Con questo punto si intende tutelare il datore di lavoro dal danno aziendale conseguente alla divulgazione o all’utilizzo di informazioni e di know how propri dell’impresa.
Tutto ciò di cui il dipendente viene a conoscenza all’interno del luogo di lavoro, e che gli è necessario per svolgere le sue mansioni, non deve essere comunicato al di fuori dell’azienda. Notizie riservate e conoscenze specifiche dell’impresa, come i processi produttivi, non devono essere divulgati dal lavoratore. Spesse volte, per tutela, viene creato un vero e proprio contratto di riservatezza che, nel caso in cui non fosse rispettato, prevede sia sanzioni economiche sia disciplinari.

Il danno aziendale che ne deriva
Se gli obblighi descritti non fossero rispettati dal lavoratore, come già detto, il datore di lavoro potrebbe legittimamente ricorrere al licenziamento per giusta causa.
Il danno aziendale non è però circoscritto ai soli casi suddetti. Oltre, per esempio alla diffusione di notizie riservate, se il dipendente fa un uso smodato del diritto di critica può esservi una lesione dell’immagine aziendale.

Altro caso in cui può verificarsi un danno all’impresa è quello della sottrazione del tempo lavorativo. Se, per esempio, durante le ore di lavoro previste dal contratto, il dipendente si dedica ad attività parallele e del tutto estranee a quelle dell’azienda, piuttosto che all’impiego per cui viene retribuito, queste attività sono considerate in conflitto con quelle del datore di lavoro, seppure non direttamente concorrenziali.
Le minacce all’immagine del brand sono poi aumentate con internet: calunnie, diffamazioni e diffusione di fatti non veri possono compromettere anche la reputazione del più forte dei brand.
Proteggersi contro questi pericoli è un passo fondamentale per garantire una lunga e fruttuosa attività alle imprese.