La tua immagine sul web è in pericolo?

Reputazione e Diffamazione: cosa possono scrivere i giornalisti

Reputazione e Diffamazione: ecco cosa possono scrivere i giornali quando sei vittima di una vicenda giudiziaria.

Italia: mafia, pizza e mandolino; sono tanti gli stereotipi che nel bene e nel male ci contraddistinguono ma poi ci sono quelli che alcuni italiani scoprono sulla propria pelle. Quelli legati alla giustizia.

Infatti essere indagati dalla Procura può capitare ed è sacrosanto per fare chiarezza laddove è necessario, ma capita troppo spesso che la cronaca giornalistica emetta ” la sua sentenza” ancora prima che ci sia stato un verdetto definitivo attraverso i tre gradi di giudizio che la nostra costituzione e legislazione garantisce ad ogni cittadino.

E così capita che persone incensurate e non di pubblica rilevanza saltino all’apice della cronaca, diventando protagoniste e vittime del sistema della gogna mediatica con tutto ciò che ne consegue.

Ci si può imbattere, nostro malgrado, in un giornale (carta stampata o online), che in virtù dell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione scrive di una vicenda indicando nome e cognome delle persone coinvolte o presunte tali.

Se il giornale usa il tuo nome e cognome o altri elementi che permettono di identificare la tua identità, anche sui motori di ricerca, sta di fatto –magari senza volerlo-  creando un’etichetta perniciosa che comprometterà la tua reputazione online ( web reputation ), da quel momento in avanti.

Inoltre, se per tua sfortuna la vicenda giudiziaria nella quale sei incappato, incuriosisce gli utenti dei social media, potresti anche dover assistere ad una moltitudine di commenti e blog di utenti che senza scrupolo si sentiranno in diritto di giudicare la tua vita senza conoscerti e senza avere reale sensibilità delle circostanze che di fatto non sono ancora state accertate in via definitiva dalle competenti autorità giudiziarie.

È come se sconosciuti si impadronissero della tua identità e la ridisegnassero a loro piacimento per i posteri e tu non sapessi come difenderti.

reputazione e diffamazione

Perché il web corre più veloce di qualsiasi altro strumento di diffusione delle notizie: croce e delizia del nostro tempo.

Dunque, il luogo comune, tutto italiano, di cui stiamo parlando è che nella pratica per il mondo dell’informazione troppo spesso il principio della presunzione di innocenza sembra non esistere; se c’è un’indagine ti presento al mondo nelle vesti compromettenti, senza curarmi degli effetti devastanti che possono prodursi nella tua vita.

Stiamo parlando di tutte quelle persone indagate che dopo tanti lunghi processi finalmente scoprono di essere assolti, ma nel frattempo perdono irrimediabilmente la propria qualità di vita assorbita da una reputazione non più pulita. Al contrario, queste persone verranno ingiustamente ricordate e riconosciute su Google, come colpevoli e poco raccomandabili.

Le conseguenze nella vita delle vittime di incidenti giudiziari sono sempre le stesse e sono pesantissime: perdita di credibilità nel lavoro, fuoriuscita dal merito creditizio, allontanamento dagli affetti sino a giungere ai casi di perdita di fiducia in sé stessi con esiti infausti, come spesso la cronaca ci informa.

Un famoso proverbio recita “La reputazione annuncia l’uomo come l’odore la padella”, e così la cura della tua reputazione consistente in ciò che si dice sul tuo conto, dà la possibilità di creare e/o migliorare quello che può definirsi “il tuo biglietto da visita” sul web.

Se le informazioni che circolano sul tuo conto ti pongono ingiustamente in cattiva luce, vale la pena eliminarle definitivamente dal web o almeno provarci.

Si tali presupposti e necessità di tutela è nata la professione del E-Reputation Manager, ovvero un consulente specializzato con competenze informatiche, legali, di comunicazione ed analisi dei dati, in grado di difendere la reputazione online da questi mal costumi che degradano la tua qualità di vita tangendo il fondamntale diritto alla reputazione, anche online.

L’E-Reputation Manager è la figura professionale creata per stare al passo col web.

Reputazione e diffamazione : il diritto all’oblio e non solo

Tutto è iniziato con l’avvento della pervasività dei motori di ricerca e del loro potere di influenzare drasticamente la qualità della vita di individui ed il pensiero collettivo.

Così è nato uno dei principi cardine della tua difesa contro gli algoritmi, divenuto oggi diritto all’oblio, ovvero quel diritto ad essere dimenticati per fatti non più veri e quindi obsoleti.

Quando la tua reputazione web viene danneggiata, il nostro compito è di tutelarti nel più breve tempo possibile.

Uno dei metodi che possiamo utilizzare per aiutarti è proprio cancellare gli articoli online che parlano di te in modo lesivo; se hai la sentenza di assoluzione, archiviazione o proscioglimento ed il tuo nome è stato infangato da vecchie notizie che vorresti dimenticare richiedi qui un’analisi gratuita del tuo caso per eliminare possibili link lesivi.

E se non è possibile applicare il diritto all’oblio per inesistenza dei presupposti di legge, non temere, esistono altre soluzioni, questo è il valore aggiunto di affidarsi ad un professionista delle Reputazione digitale. Scopri qui il Metodo SCUDO

E se sei una delle tante persone che ci contatta ogni giorno, lamentando le ripercussioni negative che la pubblicazione di articoli online aventi quale fonte principale le indiscrezioni provenienti dalle Procure hanno prodotto nella tua vita, ti proponiamo l’intervista di oggi che affronta tutte le questioni relative a tale casistica e risponde alle domande più frequenti.

Intervistiamo l’avvocato Silvia Cermaria dello Studio Legale Cermaria che ci aiuterà a definire i confini dell’esercizio del diritto di cronaca ove si tratti di notizie provenienti da indagini giudiziarie, superati i quali può delinearsi il reato di diffamazione.

Abbiamo chiesto all’avvocato di dare un titolo a ciò che stiamo per analizzare ed eccoti servito: “Non compie diffamazione e non deve alcun risarcimento il giornalista che non verifica la notizia di fonte giudiziaria”

Intervista all’avvocato per chiarire le dinamiche della diffamazione e reputazione

Avvocato ci racconti cos’è accaduto?

Ancora una volta la Corte di Cassazione torna a trattare il delicato tema del diritto alla cronaca giudiziaria tracciandone i confini rispetto ad altri diritti che entrano in gioco e vengono interessati dalla pubblicazione di notizie, quali il diritto alla reputazione e all’onore, nonché quello alla riservatezza.

È con l’Ordinanza n. 11769 pubblicata il 12 aprile 2022 che la Terza Sezione della Suprema Corte esclude che il giornalista che abbia diffuso una notizia trapelata dalla Procura debba corrispondere un risarcimento del danno in favore della persona citata.

Ciò in quanto, spiegano i Giudici di legittimità, le notizie che provengono da tale fonte devono presumersi verificate e attendibili, non potendosi pertanto chiedere al giornalista di compiere una indagine ulteriore e parallela a quella della Procura per verificare la correttezza di quanto pubblicato.

Quindi cosa dovrebbe fare il giornalista secondo questa sentenza?

L’unica attività richiesta al giornalista è dunque quella di verificare che la fonte della notizia sia effettivamente quella giudiziaria.

Evidente è dunque la distinzione cui la Corte di Cassazione perviene trattando del diritto alla cronaca ove lo stesso venga esercitato in ambito giudiziario ovvero in ambiti diversi.

Secondo la Corte la violazione dell’onore e della reputazione altrui non sussiste ove la notizia diffusa a mezzo stampa costituisce legittima espressione del diritto alla cronaca.

La cronaca quando è legittima?

La legittimità dell’esercizio della cronaca si ha quando trattasi di notizie fondate su una verità oggettiva o putativa in cui i fatti narrati siano frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca parametrato sulla gravità di quanto divulgato, ricorra un interesse pubblico alla diffusione della notizia (c.d. pertinenza), vi sia una formale correttezza nell’esposizione (c.d. continenza).

Ove si tratti della c.d. cronaca giudiziaria, come nel caso all’esame della Corte, il requisito della verità deve essere trattato in senso restrittivo ossia verificato in base alla corrispondenza tra quanto narrato e quanto provenga dalla fonte giudiziaria, con un preciso distinguo ove la fonte sia un atto giudiziario o indiscrezioni su indagini in corso.

Non ci si deve dunque accontentare della verosimiglianza di quanto raccontato alla realtà emergente dagli atti di causa, essendo in gioco la presunzione di non colpevolezza, fatto salvo il caso di inesattezze secondarie o marginali inidonee di per sé a determinare o aggravare la portata diffamatoria. 

E se una notizia è inesatta?

Allo stesso modo, non compie diffamazione il giornalista che riporti una notizia inesatta all’interno della narrazione di un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, purché ciò non leda la reputazione altrui ed effettui i dovuti aggiornamenti ove la notizia non sia più attuale. 

Come si accennava, il requisito della verità applicato nell’ambito della c.d. cronaca giudiziaria si articola in modo diverso a seconda della natura della fonte cui l’articolo rinvia.

Quali differenze esistono in base alla fonte?

In caso di una fonte consistente in un atto giudiziario è richiesto che l’articolo riporti fedelmente il contenuto della fonte; nel caso, invece, di fonte consistente in indiscrezioni provenienti da indagini giudiziarie in corso, è sufficiente che il giornalista verifichi la reale esistenza delle indiscrezioni medesime, non rilavando invece il grado di aderenza di queste ultime agli atti dell’indagine in corso.

In altre parole, ove vengano riportate indiscrezioni di natura giudiziaria non è richiesto al giornalista di verificare la fondatezza o meno del fatto come a lui pervenuto, andando così lo stesso esente da qualsivoglia responsabilità per diffamazione e dal conseguente risarcimento del danno.

Quindi c’è una formula che vale sempre per risolvere casi di questo tipo?

Dal quadro descritto appare evidente la complessità della valutazione che di volta in volta deve essere svolta sulle modalità con cui concretamente è esercitato il diritto di cronaca in un’ottica di bilanciamento con il diritto all’onere e alla reputazione dei soggetti coinvolti.

Questa sentenza è solo una delle tante che attribuiscono alla tematica sfaccettature in continuo divenire e che regolamentano il complesso rapporto che c’è fra il diritto dei giornali di parlare di te ed il tuo diritto di proteggere la tua reputazione ed avere la giusta riservatezza, sino a conseguire in taluni casi l’oblio delle notizie sul tuo conto.

Se sui motori di ricerca appaiono articoli di giornale che ledono la tua onorabilità e reputazione, puoi parlare con il nostro Reputation Manager il quale ti saprà indicare la strada migliore per recuperare la situazione e liberarti da una situazione, il più delle volte, sproporzionata ed ingiusta. Prenota qui un’analisi gratuita.

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