Mamme di tutto il mondo state attente, nell’epoca dei social l’eccesso di coinvolgimento e di attenzioni verso la propria prole non è più una cosa tanto gradita o così ininfluente, sopratutto se è il vostro pargolo a non volerne sapere! Ebbene si, “ogni scarrafone è bella a mamma soja” certo, ma in questo caso (ironia a parte) si sono passati i limiti del lecito e sopratutto non siamo di fronte all’eccesso di affetto di una mamma fiera del suo ragazzo, ma piuttosto dell‘uso improprio di immagini dei minori per ben altre finalità…
A quanto pare la madre non la smetteva un solo istante di postare continuamente foto e contenuti riguardanti il figlio, il tutto era condito da pesanti allusioni verso l’ex; insomma nulla a che vedere con voti di scuola o partite di calcio, quanto piuttosto una marchiana strumentalizzazione delle immagini e dati inerenti il proprio figlio per una sorta di vendette personale via web.
Dal momento che la cosa non accennava a smettere, il 16enne ha deciso di denunciare la madre per violazione della privacy, e il giudice ovviamente gli ha dato ragione, decidendo per un eventuale risarcimento di 10.000 euro per il ragazzo in caso di recidiva, e naturalmente l’obbligo per la donna di cancellare i post incriminati dal web.
«Si inibisce dal momento della comunicazione del presente provvedimento a la diffusione in social network, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al figlio e si dispone che provveda entro il 1 febbraio 2018, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al figlio dalla stessa inseriti su social network». Queste le parole esatte della sentenza.
Questa ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017 siamo sicuri diventerà una pietra miliare nell’ambito della legislazione per ciò che riguardo il rapporto tra proprietà intellettuale, minori, dati personali e web, nonché un monito a tutti coloro i quali pensano di poter utilizzare le immagini di minori per i propri fini.
Di sicuro assisteremo sicuramente a meno risse sui social da parte di ex coniugi o ex conviventi condite da immagini di minori o simili, come del resto previsto sia dalla legge 96 inerente il diritto d’autore («Il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso, salve eccezioni»), dell’articolo 10 del codice civile sul diritto alla privacy, nonché dell’articolo 16 della convenzione dei diritti del fanciullo del 1989.
Tuttavia nel nostro paese non è la prima volta che le immagini di minori finiscono al centro di iter processuali…
E’ il caso per esempio della sentenza avvenuta in quel di Mantova il 6 novembre 2017, con la quale si stabiliva che serviva il beneplacito di entrambi i coniugi (anche se separati) per la condivisione di un qualsiasi contenuto inerente la prole. A quanto pare la madre aveva pubblicato sui social le foto dei due figli di 1 e 3 anni, ma senza chiedere il permesso all’ ex marito, che carte alla mano si era rivolto al giudice per chiederne la cancellazione. E la decisione del tribunale non si era fatta attendere:
«L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi», ha decretato la sentenza, per poi ricordare quanto sia da non sottovalutare l’imprudenza nella «..diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate».
Ad ogni modo questa sentenza del 23 dicembre crea un precedente molto importante, che si va ad aggiungere alla decisione della Cassazione, con la sentenza 05107 del 2014, che aveva riconosciuto il web ed i social network in particolare, come luogo pubblico aperto a tutti i quanti, dove un minore va di conseguenza istruito e tutelato secondo leggi e modalità particolari data la sua natura maggiormente vulnerabile e sensibile.
In Europa intanto a partire da quest’anno, entrerà in vigore il nuovo Gdpr, cioè il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali che prevede un canale di tutela preferenziale del minore rispetto ad un adulto”.