La tua immagine sul web è in pericolo?

Domande e risposte sul diritto all’oblio e la difesa della reputazione

Diritto all’oblio e contenuti negativi presenti nell’universo della Rete

I contenuti negativi che circolano nel mondo del web possono mettere a repentaglio la reputazione delle persone, contribuendo a far percepire la loro immagine in maniera negativa.

I personaggi pubblici sono certamente più esposti al problema in questione rispetto alle persone comuni. Tuttavia, anche per queste ultime, i rischi non mancano.

Un imprenditore può vedersi respinta la richiesta di un credito da una banca, perché su alcuni quotidiani online vi sono ancora notizie che raccontano vicende vecchie, ma risolte.

Un politico può perdere parte del suo elettorato che magari ha dei pregiudizi sul suo operato, per via di scoop inesistenti messi online.

Un professionista può ritrovarsi d’un tratto senza clienti, perché è stata montata ad arte una situazione contro di lui e, nonostante le innumerevoli smentite, nessuno crede alla sua versione, perché il tam tam mediatico ha lasciato contenuti troppo negativi.

E lo stesso discorso coinvolge soggetti che hanno scontato la loro condanna, quando di tempo trascorso ne è passato a sufficiente, ma la notizia resta ancora online, perché non aggiornata o non corretta.

Non va inoltre dimenticato che i contenuti diffamatori presenti su Internet sono causa di rottura delle amicizie, fanno perdere fiducia e contribuiscono a portare al licenziamento chi ne è, suo malgrado, protagonista.

Pertanto, il monitoraggio della tua reputazione online, ti permette di tenere maggiormente al sicuro la tua privacy e di intercettare eventuali commenti negativi, oltre a foto e a video che magari non desideri appaiano sui social network, sui siti internet o sui blog.

Occorre vedere poi se risulta possibile eliminare tutte queste informazioni dalla Rete.

definizione diritto all'oblio

Definizione diritto all’oblio

Il diritto all’oblio può essere definito come il voler essere dimenticati da Internet, ossia l’intenzione di non voler trovare sui motori di ricerca notizie attinenti a fatti di cronaca, svoltisi in passato, o a tematiche che non sono più attuali e, di fatto, non trovano più alcun interesse generale.

Il tutto anche se la loro divulgazione in passato fosse stata legittima.

Classici esempi hanno a che fare con la divulgazione di notizie inerenti a procedimenti penali e a condanne a carico di una persona.

Di primo acchito, queste informazioni sono state rilevanti, essendo ancora attuali.

Tuttavia, a lungo andare hanno finito per danneggiare la reputazione del soggetto, sebbene sia crollata la legittimazione del diritto di cronaca sia a livello legale che sociale.

Le origini del diritto all’oblio

In Italia, bisognò attendere il 1998 per sentir parlare per la prima volta di diritto all’oblio.

Solo illo tempore, infatti, la Corte di Cassazione si occupò di definire in maniera la tematica.

Il diritto ad essere dimenticati da Internet si configura come l’opzione ideale per far sì che il passato non incida sulla propria identità personale di coloro che mirano a costruire ex novo la propria dimensione sociale.

diritto all'oblio nel mondo

In quali paesi del mondo è valido il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio è valido in numerosi Paesi del mondo, non solo in Italia.

Francia

Francia

Ad esempio, in Francia, il governo ha regolamentato nell’ottobre del 2010 il diritto all’oblio, dopo aver discusso con gli editori la “Charte du droit à l’oubli dans les site collaboratifs et les moteurs de recherche”.

Germania

Germania

In Germania, il caso più eclatante ha avuto per protagonisti due fratelli, condannati per omicidio. I loro avvocati avevano chiesto a Wikipedia in tedesco di rimuovere i loro nomi dalla pagina in inglese sulla vittima.

Per raggiungere il loro scopo, i legali avevano citato una sentenza della Corte Federale Costituzionale, datata 1973, secondo la quale è possibile rimuovere il nome di un condannato dai vari resoconti, a seguito della conclusione della custodia cautelare.

Se in Germania, la legge tutela i privati dalla pubblicità indesiderata, negli USA, dove ha sede Wikimedia Foundation, promotore di Wikipedia e dei contenuti liberi, vige il Primo Emendamento che salvaguarda la libertà di stampa. Pertanto, la Corte di Amburgo ha accettato il ricordo dei due fratelli e i loro nomi sono stati rimossi.

Spagna

Spagna

Anche in Spagna, il diritto all’oblio risulta valido. Caso evidente è stato “Google Spain contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González”.

Questo signore si era visto pignorare la sua casa nel 1998.

Il quotidiano La Vanguardia aveva pubblicato nello stesso anno due annunci, in cui si specificava che l’abitazione era in vendita, perché pignorata al sig. Costeja Gonzales. Googlando il suo nome nel 2013, gli annunci venivano ancora fuori.

Per questo motivo, il diretto interessato presentò ricorso al garante della privacy locale con l’intento di rimuovere i contenuti, lesivi per la sua reputazione, e che i link venissero di fatto eliminati. Dopo un iter burocratico durato un anno, la sentenza C-131/12 del 2014 obbligò il “Colosso di Mountain View” ad eliminare le indicizzazioni collegate ai dati personali.

Da allora, questo principio è sempre valevole nel caso in cui i cittadini europei presentassero richiesta, a fronte di contenuti imprecisi e lesivi dell’immagine e della reputazione.

Fra quelli in oggetto sono inclusi i commenti inseriti sui social network, sui blog, sui siti web e sui forum, oltre che le esternazioni a caldo.

L’unica eccezione è costituita da ragioni particolari, fra cui un soggetto che ricopre un ruolo pubblico.

Come funziona il diritto all’oblio fuori dall’Europa?

Argentina

Argentina

In Argentina, numerosi VIP hanno più volte querelato Google e Yahoo! Il caso più evidente è quello che ha avuto per protagonista l’artista Virginia Da Cunha, coinvolta in scatti fotografici realizzati e messi online con il suo assenso che, però, rimandavano a contenuti porno. Nel 2013, la cantante è riuscita a spuntarla.

Stati Uniti

Stati Uniti

Il tema è molto caldo, tanto è vero che pochi anni fa uscì un sondaggio dove il 90% circa degli americani ha lasciato intendere di voler essere dimenticato.

Il diritto all’oblio negli USA esiste comunque dal 1931.

Il primo caso mise a confronto “Melvin v. Reid”: un’ex prostituta era stata dapprima accusata di omicidio, per poi venirne scagionata.

Un film, Red Kimono, ne narrò la storia, ma questa donna che, nel frattempo si era reinserita appieno nella società, si sentì angosciata e decise di querelare il produttore.

La corte le dette ragione, evidenziando come chi viva nella rettitudine, ha diritto ad essere felice.

Pertanto, la sua reputazione e la sua condizione sociale non potevano essere messe a repentaglio da attacchi ad personam.

Cina

Cina

In Cina, il diritto all’oblio non esiste.

Il caso più celebre è quello di Ren Jiayu che querelò Baidu, in quanto i risultati di ricerca vedevano il suo nome connesso al suo datore di lavoro precedente, Wuxi Taoshi Biotechnology.

Il tribunale stabilì che l’uomo non aveva diritto ad essere dimenticato, in quanto il suo nome era costituito da caratteri comuni.

Chi è stato condannato può usufruire del diritto all’oblio?

Se su internet permangono notizie diffamatorie o attinenti a fatti di cronaca giudiziaria, non soggetti ad aggiornamento, è chiaro che la vittima va incontro a difficoltà in riferimento al reinserimento nella società.  Del diritto all’oblio può, però, usufruirne anche chi è stato condannato.

Ad affermare questo principio è stato il Garante della Privacy che ha imposto a Google la rimozione di due URL rimandanti a notizie di carattere giudiziario sulla situazione di un imprenditore che, c’è da dire, non erano state aggiornate.

L’imprenditore aveva percorso la strada della deindicizzazione, ma gli esiti non erano stati quelli auspicati.

Per questo motivo, il diretto interessato si era rivolto all’Autorità, sperando che le suddette informazioni obsolete venissero eliminate.

Nel 2007, l’imprenditore era finito coinvolto in una delicata situazione giudiziaria e nel 2010 era stato condannato; 3 anni dopo, però, l’imprenditore era stato riabilitato, ma di quest’ultima notizia non c’era alcuna traccia.

Il Garante della Privacy ha pertanto accolto la sua istanza, ritenendo fondato il reclamo, visto che questa persona era stata riabilitata. Inoltre, era trascorso anche un lasso di tempo più che sufficiente. Quindi, il danno si era rivelato eccessivo nei suoi confronti. Le notizie, pertanto, sono state deindicizzate.

Quindi, anche chi è condannato può usufruire del diritto all’oblio. Trattasi di una misura premiale che mira a rendere effettivo il reinserimento sociale degli individui che ne subiscono gli effetti.

giornalista

Diritto all’oblio VS diritto di cronaca

Occorre fare un distinguo tra il diritto all’oblio e quello di cronaca.

Il diritto di cronaca è effettivo solo se sussiste effettivo interesse e se la diffusione è attuale, essendo recenti le vicende.

In caso contrario, nel momento in cui viene rinnovata l’attualità del caso, tocca al giudice decidere se il collegamento tra l’informazione passata e quella presente è improprio o meno.

Nel primo caso, il diritto alla riservatezza del soggetto viene illecitamente leso, in quanto, come sancito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16111 del 26 giugno 2013, non c’è bilanciamento tra il diritto di cronaca, causa di giustificazione, e i diritti della personalità.

diffamazione

Diffamazione VS diritto di critica

In tal senso, citando quanto sancito dalla Corte di Cassazione, il confine attinente alla possibilità di esercitare il diritto di critica si palesa nel momento in cui l’argomento preso in esame risulti di pubblico interesse e che non si attacchi gratuitamente e a titolo personale la/le persona/e.

Diritto all’oblio è possibile richiederlo anche senza il nome?

La risposta al suddetto quesito è affermativo.

A stabilirlo è stata l’Autorità Garante nel luglio del 2019. Anche in assenza di nome e cognome, un individuo può essere identificato sui motori di ricerca, seppur in modo indiretto.

La privacy di un professionista ne aveva risentito negativamente: digitando su Google la sua qualifica do presidente di una cooperativa, infatti, appariva una URL, contenente una notizia non aggiornata. 10 anni prima, infatti, l’uomo era stato rinviato a giudizio e poi definitivamente assolto.

Di quest’ultima informazione non c’era alcuna traccia. Motivo per cui, visto che la cosa non costituiva più una notizia attuale, sentendo che la sua reputazione era irreparabilmente pregiudicata, questo professionista aveva chiesto a Google la deindicizzazioni per la keyword della sua qualifica.

A risposta negativa, fu presentato reclamo al Garante che accettò il suo reclamo.

Quindi, se la persona è chiaramente identificabile, anche in assenza di nome e cognome, i contenuti vanno rimossi a prescindere se l’interessato crede che la sua reputazione sia lesa.

passato

Diritto all’oblio: come applicarlo al passato?

In riferimento all’argomento diritto all’oblio e rievocazione storica di situazioni passate, la magistratura è intervenuta con la sentenza n.19681/2019 emanata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: fermo restando la libertà di stampa e di informazione, assicurate dall’articolo 21 della Costituzione, è compito del giudice occuparsi della valutazione della vicenda e decidere se risulta ancora di interesse pubblico e se permette di identificare i protagonisti.

Per l’occasione, ecco un caso concreto assai interessante.

Un articolo di una testata giornalistica riportava episodi di cronaca nera, avvenuti a Cagliari.

Fra questi figurava quello di un uomo che aveva assassinato la moglie nel 1982. Vi erano alcuni elementi che permettevano una chiara identificazione di questa persona, in passato condannato a 12 anni di reclusione.

Come si può chiaramente immaginare, il lasso di tempo trascorso da questa vicenda era più che sufficiente.

L’uomo che aveva uno stato di salute precario, sentendosi nuovamente chiamato in causa, era caduto in un forte stato di depressione. La sua attività di artigiano ne aveva negativamente risentito, essendo stato esposto alla gogna mediatica. L’uomo si era appellato al diritto all’oblio, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Cagliari non avevano accettato il suo reclamo, evidenziando come si trattasse di diritto alla cronaca.

Con la sentenza n.19681/2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ribaltarono totalmente la linea di pensiero, evidenziando come le decisioni prese dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Cagliari non adottassero la prospettiva corretta.

Venne perciò accettata la volontà di chi non voleva vedere di nuovo pubblicate notizie inerenti a situazioni che in passato erano state legittimamente diffuse, ma che il lasso di tempo trascorso era sufficiente.

Il motivo per cui il ricorso dell’uomo di Cagliari era stato accolto dipendeva dal rapporto tra la rievocazione storica e il diritto ad essere dimenticati e non all’esercizio di cronaca.

L’importanza di una consulenza online per tutelare la tua reputazione online

Nel momento in cui si intendesse salvaguardare la propria reputazione online, richiedere una consulenza ad una società specializzata in questo campo, si rivela scelta saggia.

D’altronde, la pubblicazione indebita di informazioni può ledere immagine e dignità di chi ne è vittima.

Un approfondito monitoraggio online, permette da un lato di individuare i contenuti e dall’altro di identificare le testate tematiche su cui sono presenti.

Le azioni conseguenti comportano l’invio di istanze rivolte ai motori di ricerca, ai gestori delle pagine web, ai titolari dei profili social, affinché i contenuti lesivi vengano deindicizzati e rimossi. In seguito, si passa alla valutazione del danno reputazionale subito. Tocca agli e-reputation manager difendere la reputazione online delle vittime, ristabilendo il naturale equilibrio.

Il risultato ideale prevede nel giro di qualche settimana la rimozione dei contenuti diffamatori.

Se hai bisogno di conoscere come procedere al diritto all’oblio, puoi leggere la nostra guida alla difesa della reputazione.

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