La tua immagine sul web è in pericolo?

Diffamazione: conoscerla per difendersi

La definizione esatta di diffamazione è offesa della reputazione. Questo significa che non basta quindi “sentirsi offesi” per denunciare, perché per reputazione non si intende la considerazione che abbiamo di noi stessi, ma occorre dimostrare attraverso altre persone l’offesa ricevuta.

È un reato istantaneo, nel senso che si configura nel momento stesso in cui l’offesa viene divulgata e, dal momento che lede la reputazione di una persona, ossia l’opinione che di questa hanno gli altri, non è importante che il diretto interessato venga a conoscenza del fatto.

Per essere tale però la diffamazione deve essere fatta volontariamente e coscientemente, ossia deve esserci dolo.

Diffamazione, come difendersi

Se si è in presenza di un’offesa alla nostra reputazione, che nel mondo moderno arriva quasi sempre dal web, si può avanzare richiesta di smentita oppure presentare querela contro l’autore.

Le due strade possono essere percorse contemporaneamente così come può essere chiesto un risarcimento del danno tramite processo civile.

Esiste anche la diffamazione aggravata, quando cioè l’offesa è legata al mezzo di diffusione utilizzato per comunicarla; in questo caso la pena aumenta se viene commessa a mezzo stampa oppure tramite social network. Questo perché la platea delle persone raggiunte dall’informazione è maggiore.

Come difendersi dalla diffamazione su Facebook

Il danno di immagine può essere tanto più grave quante più persone possono essere raggiunge dalla comunicazione ma l’offesa della reputazione deve essere fatta sempre in maniera cosciente e consapevole.

La diffamazione semplice ad esempio si configura quando l’offesa viene fatta contemporaneamente a più persone come durante un intervento pubblico. La diffamazione aggravata invece viene commessa con il mezzo della stampa ma oggi come oggi l’esempio più frequente è quello commesso a mezzo internet.

Dalla nascita di Facebook, la giurisprudenza ha dovuto adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione ma solo recentemente è stata riconosciuta l’aggravante della diffamazione a mezzo social network. La Cassazione nel 2017 ha stabilito che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook è da considerarsi aggravata perché capace di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Non viene mai configurata quindi come semplice ingiuria ma come diffamazione aggravata qualsiasi offesa diffusa tramite social network. Tra i più diffusi, oltre Facebook, si parla di twitter, instagram, gruppi whatsapp e simili.

Difendersi dalla diffamazione a mezzo internet non è così semplice però. Innanzitutto perché non sempre è possibile individuare subito il responsabile. La cosa grave è che l’offesa in rete ci resta molto a lungo. Anche se su specifica richiesta del magistrato il contenuto originale viene cancellato, ne rimane sempre una copia cache.

Ecco perché è fondamentale farsi seguire dai professionisti del settore per poter individuare con tempestività un’eventuale offesa e difendersi con i giusti strumenti.

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