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Diffamazione a Mezzo Stampa: Cosa Devi Sapere e Come Difenderti

Quando ci si può difendere dalla Diffamazione a Mezzo Stampa?

La diffamazione a mezzo stampa è un reato specifico, previsto dalla legge sulla stampa del 1948, e consiste nella diffusione di notizie che offendono la reputazione di un soggetto attraverso la pubblicazione di testate giornalistiche registrate (la registrazione della testata giornalistica è anch’essa una procedura prevista dalla legge sulla stampa).

Diffamazione a mezzo stampa

Delle notizie pubblicate dai giornali (i giornali sono quei mezzi di informazione la cui testata, il nome, viene registrato nel tribunale italiano del luogo dove ha sede la redazione o la tipografia) sono responsabili il giornalista che ha scritto la notizia, il direttore responsabile del giornale e, per eventuali danni civili causati da quella notizia, anche l’editore del giornale.

La responsabilità di ciò che pubblicano i giornali ricade dunque su diversi soggetti. E i giornalisti, in particolare, sono responsabili di ciò che scrivono anche sotto il profilo deontologico. A differenza di quando accade per i blog, i siti on line non giornalistici e i social, dove le responsabilità sono assai meno stringenti.

Diffamazione a mezzo stampa:come difendersi

Nel caso in cui un giornale pubblichi un articolo che offende la reputazione, l’onore o il decoro, la vittima dell’offesa può anzitutto chiedere una rettifica (se l’offesa deriva da una notizia parzialmente sbagliata) o una smentita (se l’offesa viene arrecata da un articolo che riferisce notizie infondate).

La richiesta va inviata al direttore della testata giornalistica che ha il dovere di pubblicare la smentita o la rettifica il primo giorno utile successivo alla ricezione.

Il giornale ha però il diritto di ribadire ciò che è stato pubblicato citando la fonte da cui proviene la notizia e indicando la ragione per la quale è considerata una fonte attendibile.

La pubblicazione della rettifica o della smentita non impedisce alla persona offesa di presentare una querela sia contro il giornalista che contro il direttore responsabile del giornale, per avviare nei loro confronti un procedimento penale.

Nel corso del processo penale tuttavia il giornalista ha il potere di difendersi dimostrando la veridicità della notizia. E può anche chiedere che venga riconosciuta la cosiddetta verità putativa: In pratica quando il fatto narrato era già stato raccontato da diversi altri mezzi di informazione senza essere mai stato smentito, il giornalista può essere ritenuto non responsabile perché in buona fede.

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale in seguito alla presentazione di una querela, la persona offesa può costituirsi parte civile per processo e chiedere che le venga assegnata una “provvisionale”, ossia un risarcimento economico per il danno subìto che viene stabilito dallo stesso giudice penale.

Resta fermo, in questo caso, il diritto dell’offeso di avviare, dopo, anche un procedimento civile, sia nei confronti del giornalista che del direttore responsabile, sia nei confronti dell’editore del giornale, per ottenere dal giudice civile un risarcimento ulteriore sulla base, però, delle prove che dovrà presentare. L’offeso dovrà quindi dimostrare di aver ricevuto danni materiali per un importo maggiore rispetto alla somma che gli è stata riconosciuta, a titolo di provvisionale, in qualità di parte civile costituita nel processo penale.

La competenza a decidere

Il giudice competente a decidere sulla querela che ha dato origine all’eventuale processo penale o sulla richiesta di danno in sede civile, è quello del tribunale competente per territorio rispetto al luogo in cui si trova la tipografia dove il giornale viene stampato. O, in alternativa, quello del luogo in cui si trova la sede principale del giornale. O ancora, sempre in alternativa, il giudice del luogo dove è residente il giornalista autore dell’articolo ritenuto diffamatorio.

Se si agisce soltanto in sede civile, l’offeso può rivolgersi anche al tribunale del luogo dove egli stesso risiede.

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