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Diffamazione a Mezzo Internet: Come Difendersi

Diffamazione a Mezzo Internet: Come Difendersi?

Gli elementi caratteristici del reato di diffamazione, senza i quali cioè non esiste la diffamazione, sono da un lato la comunicazione con più persone, intesa come pluralità di soggetti che siano in grado di percepire l’offesa e di comprenderne il significato, e dall’altro l’offesa alla reputazione del soggetto che si vuole colpire, in maniera cosciente e consapevole. Cioè il danno all’immagine, all’opinione, che di quella persona hanno gli altri. L’articolo 595 del codice penale prevede diverse ipotesi di diffamazione.

Una “semplice” che si verifica quando l’offesa viene comunicata nello stesso tempo a più persone contemporaneamente (ad esempio un comizio, o un discorso in pubblico).

E una aggravata con cui l’offesa della reputazione altrui può essere commessa con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.

Diffamazione a mezzo internet

La diffamazione a mezzo internet rappresenta oggi uno dei casi più frequenti di offesa alla reputazione. Portali, blog, siti di ogni tipo, contenuti audio e video, oltre alle versioni on line della stampa tradizionale, rendono molto difficile difendersi da questo tipo di “aggressioni” alla reputazione.

La giurisprudenza, nei primi anni di diffusione della rete e dei social, riteneva in particolare con riferimento a Facebook che non potesse essere contestato ai responsabili di un’offesa il reato di diffamazione.

I giudici pensavano infatti che per i social network non potesse essere configurato l’elemento indispensabile della “comunicazione con più persone”. Ciò perché il profilo privato di chi diffondeva il messaggio veniva identificato come ambiente virtuale “chiuso” e quindi senza l’elemento della pubblicità.

Diffamazione a mezzo Facebook

Ci sono voluti diversi anni dalla nascita di Facebook e delle offese “social” perché la giurisprudenza facesse un passo avanti.

La Corte di cassazione con la sentenza numero 16712 del 2014, ha riconosciuto che ci possa essere diffamazione aggravata attraverso l’utilizzo del mezzo di pubblicità anche nel caso di un’offesa alla reputazione diffusa attraverso un social network.

I giudici hanno infatti affermato che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e quindi si configura uno degli elementi essenziali della diffamazione.

La “diffusività”, ossia la potenzialità della diffusione (che è cosa diversa dalla effettiva e concreta diffusione) del “profilo”, della “bacheca” e di ogni altro spazio presente sui social network è stato dunque riconosciuto dalla giurisprudenza degli ultimi anni secondo la quale i social network sono mezzi idonei a realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l’integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità.

In particolare, sempre la Cassazione, con la sentenza numero 50 del 2017 ha stabilito che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”.

Questa conclusione della Cassazione consente di contestare il reato di diffamazione non soltanto ai casi di offese diffuse con i social network, ma con tutti i mezzi analoghi, dal discorso in pubblico ai gruppi di messaggistica.

E dunque ci può essere diffamazione, e non semplice ingiuria (che viene punita in modo assai meno severo dall’articolo 594 del codice penale) anche nel caso di offese divulgate con qualunque altro strumento idoneo a trasmettere informazioni a un numero ampio e potenzialmente indeterminato di soggetti.

Tra questi mezzi, naturalmente, possono oggi essere compresi anche i gruppi whatsapp, instagram, twitter e simili.

Diffamazione a mezzo gruppo Whatsapp

Le considerazioni che il diritto ha svolto in riferimento a Facebook valgono a maggior ragione per i gruppi whatsapp. Anzi, se in teoria per quanto riguarda Facebook il responsabile di un’eventuale diffamazione potrebbe dimostrare che l’offesa non è stata letta da una pluralità di soggetti (le impostazioni del social consentono in astratto di tenere riservati i contenuti di una bacheca impedendo accessi e letture non autorizzate), nel caso dei gruppi whatsapp è evidente che ciò che il messaggio inviato al gruppo viene necessariamente letto da tutti i partecipanti.

Diffamazione a mezzo internet, Facebook e Whatsapp: come difendersi

La difesa dalla diffamazione telematica non è semplice. Non sempre è possibile individuare immediatamente il responsabile dell’offesa e, per giunta, ciò che è in rete ci resta per sempre. In teoria anche quando viene cancellato il contenuto originale, in seguito a una richiesta specifica di smentita o di rettifica o per ordine di un magistrato, resta disponibile la cosiddetta copia cache.

In ogni caso è sempre possibile procedere sia con una richiesta di smentita o di rettifica, sia con una richiesta di cancellazione dalla rete della notizia diffamatoria, sia con una querela per avviare un procedimento penale nei confronti del responsabile (entro 90 giorni dalla notizia diffamatoria), sia infine con un’azione civile di risarcimento del danno entro due anni.

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